Si comunica che, a partire al 01.02.2011, non sarà più possibile attivare accordi integrativi da parte dei datori di lavoro per prorogare il termine di intimazione dei licenziamenti.
Ricordato che, di norma, i licenziamenti devono essere intimati entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo o entro il diverso termine previsto nello stesso, se l’intimazione dei licenziamenti avviene oltre i termini previsti nell’accordo sindacale, il datore di lavoro ai fini dell’inserimento dei lavoratori nella lista di cui alla L.223/91 deve avviare una nuova procedura di mobilità (laddove sussistano le condizioni).
In nessun caso è ammessa la presentazione di accordi integrativi o altra documentazione.
Ne consegue che, rispetto alla modulistica, è stato stralciato dalla “scheda azienda” il punto che riguarda la data di eventuali accordi integrativi e nelle istruzioni per la compilazione della citata scheda è stato eliminato il riferimento ai menzionati accordi integrativi.
Note del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia:
Nota della regione lombardia alle Province 23.12.2010
Parere del Ministero del Lavoro 10.02.2010
Quesito di Regione Lombardia al Ministero del Lavoro 06.04.2010
Risposta del Ministero del Lavoro a Regione Lombardia del 04.05.2010
|